Il Registro delle imprese è un pubblico registro contenente informazioni legali sui soggetti che operano nel mercato (mediante iscrizioni, modifiche e cancellazioni di imprese e società) ed, in parte, sugli atti che tali soggetti pongono in essere (ad es. cessioni di aziende, di quote di srl, patti parasociali).
E’ gestito a livello provinciale da ciascuna Camera di commercio, con tecniche completamente informatiche che ne consentono la consultazione in tempo reale su tutto il territorio nazionale.
La consultazione avviene mediante estrazione di certificati e visure e il rilascio di copie degli atti e documenti depositati.
Il Registro imprese è soggetto alla vigilanza del Giudice del registro, magistrato nominato presso il Tribunale del capoluogo di provincia. Il suo corretto funzionamento è assicurato dal Conservatore, un dirigente della Camera di commercio.
Il Registro è uno strumento voluto dal legislatore affinchè le transazioni economiche che quotidianamente si svolgono nel mercato possano fare affidamento su informazioni conoscibili da chiunque e certe: perciò la pubblicità degli atti e fatti previsti dalla legge è obbligatoria, e vincola chiunque anche se non abbia preventivamente consultato il Registro.
Il Repertorio economico amministrativo (REA), è una banca dati che integra le informazioni contenute nel Registro Imprese con dati economici (attività esercitata, unità locali) ed amministrativi (licenze , responsabili tecnici etc.). La vigilanza sul REA è esercitata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Riferimenti Normativi
Legge 580/93 art. 8
Codice civile artt. 2188 ss.
DPR 581/95 e successive modifiche ed integrazioni
DPR 558/1999
Art. 31 legge 340/2000