Le attività di Agente e rappresentante di commercio, Mediatore, Mediatore marittimo e Spedizioniere sono state oggetto di sostanziali modifiche normative ad opera del Dlgs 26 marzo 2010 n. 59 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, cosiddetta "Direttiva servizi" o "Direttiva Bolkestein".
In particolare, gli articoli 73, 74, 75, e 76 del Decreto hanno soppresso i Ruoli nei quali occorreva iscriversi per esercitare le citate attività.
L'avvio delle attività in parola è stato assoggettato a SCIA (Segnalazione certificata di inizio di attività) da presentarsi telematicamente unitamente al modello di Comunicazione unica.
Pertanto i soggetti che intendono iniziare l'attività di agente d'affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo debbono presentare la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) al RI contestualmente all'inizio effettivo dell'attività, mediante una pratica ComUnica di iscrizione o variazione, sugli appositi modelli con il pagamento degli ordinari diritti di segreteria al registro imprese ed allegando l'attestazione di versamento di € 168,00 quali tasse di cc.gg.: ovviamente, per quanto detto, la data inizio attività segnalata deve coincidere con la data della ricevuta di Comunicazione unica.
La mancata allegazione della SCIA (o di una SCIA non compilata o non firmata dal dichiarante) impedisce che l'attività possa essere legittimamente iniziata dalla data di presentazione della ComUnica ed, in particolare, comporta che:
- nel caso di iscrizione impresa individuale con immediato avvio dell'attività (mod.I1) l'impresa verrà iscritta inattiva;
- nel caso di inizio attività per impresa individuale già iscritta (mod. I2) o di società (mod. S5) la pratica verrà rifiutata.
In entrambi i casi dovrà essere ripresentata una nuova pratica con allegata la SCIA correttamente compilata e firmata e l'attività potrà iniziare dalla nuova data di presentazione della stessa: non è cioè possibile regolarizzare una pratica carente della SCIA prevista dalla legge allegando la stessa in un secondo tempo.
L'attività eventualmente iniziata in carenza della SCIA dovrà essere sospesa fino alla nuova presentazione della pratica corretta.
Al fine di evitare i suddetti contrattempi si prega pertanto di attenersi alla normativa di legge, in base alla quale "L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente" (art. 19 comma 2 L. 241/90).
Verificato il possesso dei requisiti, la Camera di Commercio procede all'iscrizione nel Registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel REA (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative), attribuendo al soggetto la qualifica di Agente e rappresentante di commercio, Mediatore, Mediatore marittimo o Spedizioniere.
Le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA sono state determinate con quattro distinti Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, con i quali sono stati anche pubblicati i nuovi modelli ARC, MEDIATORI, MEDIATORI MARITTIMI e SPEDIZIONIERI.
Le norme comuni a tutte le categorie riguardano, oltre alla soppressione del ruolo:
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La presentazione di una SCIA per ciascuna localizzazione (sede od unità locale) presso la quale l'impresa eserciti l'attività;
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La nomina per ciascuna di dette localizzazioni di un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità prescritti;
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La verifica dinamica (a periodicità quadriennale o quinquennale) della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività
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La possibilità per i soggetti che cessano l'attività di richiedere l'iscrizione in un'apposita sezione del REA;
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L'obbligo per le imprese attive, in prima applicazione, di compilare la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" della modulistica e di inviarla per via telematica entro il 12 maggio 2013;
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L'obbligo per le persone fisiche iscritte nei soppressi ruoli che non svolgono attività di compilare la sezione "ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)" della modulistica e di inviarla per via telematica entro il 12 maggio 2013;
Attenzione:
in considerazione dell’ampio periodo di tempo (un anno) previsto per effettuare gli adempimenti di cui ai punti 5 e 6 e della probabilità di aggiornamenti sia di carattere normativo che informatico, si invitano tutti i soggetti interessati ad evitare l’invio di comunicazioni di aggiornamento immediatamente dopo il 12 maggio 2012
Nulla è cambiato per i restanti Ruoli tenuti dalla CCIAA: Ruolo periti ed esperti e Ruolo conducenti.
Le domande di iscrizione nei ruoli debbono essere compilate sugli appositi modelli contenenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà con riguardo ai requisiti necessari: le stesse possono essere assoggettate a controlli a campione sulla veridicità dei dati dichiarati.
Contatti
Dirigente
Maria Leonori (maria.leonori@mc.camcom.it)
Responsabile procedimento:
Carla Bordi (carla.bordi@mc.camcom.it)