Diritti di Segreteria
I diritti di segreteria sono divisi in due tabelle (ultimo aggiornamento D.M. 02/12/2009 in vigore dal 01/01/2010):
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tabella A, relativa al Registro delle imprese tabella;
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tabella B, relativa ad altri registri, albi, ruoli e atti vari.
In caso di invio per posta è possibile effettuare il versamento in conto corrente postale al numero 162628 intestato alla Camera di Comercio I.A.A. - Macerata: in questo caso allegare sempre il tagliando attestazione del versamento.
Tariffe per la Conciliazione
Le tariffe sono comprensive di Iva. Il valore della lite è, di norma, quello indicato nella domanda di conciliazione. Nel caso in cui tale valore sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite, la segreteria individua la tariffa da applicare. Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte.
Spese di Conciliazione
valore della lite/spesa per ciascuna parte
| fino a € 1.000 |
€ 40 |
| da € 1.001 a € 5.000 |
€ 100 |
| da € 5.001 a € 10.000 |
€ 200 |
| da € 10.001 a € 25.000 |
€ 300 |
| da 25.001 a € 50.000 |
€ 500 |
| da € 50.001 a € 250.000 |
€ 1.000 |
| da € 250.001 a € 500.000 |
€ 2.000 |
| da € 500.001 a € 2.500.000 |
€ 4.000 |
| oltre 2.500.001 |
€ 6.000 |
Devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione. In caso contrario, la Segreteria sospende il procedimento. Comprendono anche l'onorario del conciliatore e coprono l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.
Tariffe Arbitrato
Le tariffe per il servizio di Arbitrato sono definite all'interno del regolamento della Camera Arbitrale e Sportello di Conciliazione.
Tariffe Metriche
A decorrere dal 1° dicembre 2007 è stato modificato il sistema tariffario per l´accertamento di conformità degli strumenti metrici. Le nuove tariffe assumono natura di corrispettivo per il servizio reso e, pertanto, sono soggette all´applicazione dell´i.v.a.
Spese di Avvio € 30
Sono versate dalla parte al momento del deposito della domanda di conciliazione. L'altra parte le verserà prima dell'incontro di conciliazione.
Non sono dovute quando:
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una delle parti è un consumatore;
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il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge;
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le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.