L’azienda speciale è definita come un “ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto”. La qualificazione dell’azienda speciale quale ente strumentale dell’ente locale rivela l’esistenza di un collegamento inscindibile tra l’azienda e l’ente locale. “Strumentalità” sta a significare che l’ente locale, attraverso l’azienda, realizza una forma diretta di gestione del servizio.
L’ente locale, dunque, si serve dell’azienda speciale per la gestione di un servizio pubblico e, quindi, per soddisfare un’esigenza della collettività.
L'azienda speciale deve avere un proprio statuto e prori regolamenti che disciplinano, nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento dell’azienda. La sua gestione deve essere improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
Atti fondamentali devono essere considerati:
- il piano programma comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra l’ente locale e l’azienda speciale;
- i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- il conto consuntivo;
- il bilancio di esercizio.
In generale, alla luce delle previsioni legislative, si comprende come l’autonomia imprenditoriale dell’azienda sia limitata non solo dalle peculiarità proprie dell’attività che essa svolge (servizio pubblico), ma anche dall’ingerenza dell’ente locale nella formazione dello statuto, mediante il quale è regolato il funzionamento dell’azienda. Organi della azienda speciale sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
Il Presidente e il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dalla Giunta Camerale, mentre il Direttore è designato con provvedimento del Consiglio d'amministrazione e approvato dalla Giunta Camerale.Il Direttore dell’azienda speciale è l’organo al quale compete la direzione gestionale con la conseguente responsabilità.