Ai fini del lavoro autonomo e della denuncia di inizio/modifica di attività al Registro Imprese da parte di imprenditori stranieri occorre distinguere tra cittadini comunitari (o equiparati) e cittadini extracomunitari.
Infatti mentre i primi hanno un vero e proprio diritto di stabilirsi in Italia, i secondi necessitano di particolari titoli (visto e permesso di soggiorno valido) per entrare in Italia e soggiornarvi al fine di svolgere un lavoro autonomo.
Sono cittadini comunitari coloro che hanno la cittadinanza in uno dei seguenti Paesi dell'Unione Europea:
- Paesi storici: AUSTRIA, BELGIO, DANIMARCA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUSSEMBURGO, OLANDA, PORTOGALLO, SPAGNA, SVEZIA
- Paesi annessi all'Unione Europea:
dal primo maggio 2004: CIPRO GRECA, ESTONIA, LETTONIA, LITUANIA, MALTA, POLONIA, REPUBBLICA CECA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, UNGHERIA
dal primo gennaio 2007: BULGARIA, ROMANIA
Inoltre i cittadini dei seguenti Paesi: ISLANDA, NORVEGIA, LIECHTENSTEIN, SVIZZERA e SAN MARINO, pur non essendo cittadini comunitari, non hanno l'obbligo di visto e del permesso di soggiorno.
Sono cittadini extracomunitari tutti i rimanenti non appartenenti ai Paesi sopra elencati (compreso il Principato di Monaco).
Riferimenti normativi
Trattato CE
D.Lgs n. 30/2007
D.Lgs n. 206/2007
Codice Civile art. 16 preleggi
D.lgs n. 286/1998
D.P.R. 394/1999
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