Oltre che iscrizioni, modifiche e cancellazioni su istanza delle imprese interessate, il R.I. può promuovere l'iscrizione d'ufficio di atti e fatti che, pur dovendo essere obbligatoriamente iscritti, non risultano a causa dell'inerzia dei soggetti obbligati. Parimenti, qualora un'iscrizione sia avvenuta in carenza delle condizioni previste dalla legge, essa può essere cancellata d'ufficio.
Fattispecie particolare di iscrizione d'ufficio è la cancellazione delle imprese non più operative, che cioè presentano determinati indici di presumibile cessazione stabiliti dalle norme: nel 2004 infatti è entrato in vigore un decreto che, allo scopo di "pulire" il registro da tali posizioni, ha stabilito una particolare procedura semplificata.
La riforma del diritto societario ha infine introdotto una norma tesa a cancellare d'ufficio le società di capitali in liquidazione che non depositano il bilancio di esercizio da almeno tre anni: in tal caso la cancellazione assume una valenza in qualche modo "sanzionatoria" dell'inerzia dei liquidatori.
Infine, pur rappresentando un esito possibile del procedimento di iscrizione su domanda, il rifiuto di iscrizione, se impugnato dall'istante, può dar luogo ad un ordine d'iscrizione da parte del giudice e dunque appartiene in qualche modo al novero dei procedimenti in esame.
Competente ad ordinare iscrizioni e cancellazioni d'ufficio è il Giudice del registro imprese.
Riferimenti normativi
Codice civile art. 2189, 2190, 2191, 2192
D.P.R. 581/95 artt. 11,16,17
D.P.R. 247/04
Circ. Ministero sviluppo economico n.
Codice civile art. 2490 modificato dal D.Lgs 6/04
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