Le funzioni attribuite all'Ufficio Provinciale Industria, Commercio e Artigianato (U.P.I.C.A.), unità originariamente nata come struttura periferica del Ministero dell'Industria ospitata presso le Camere di Commercio, dal 1° settembre 2000 (D.P.C.M. 26/05/2000 in attuazione dell'art. 20 del D.L. 31/03/1998 n. 112) sono state acquisite dagli stessi enti camerali.
In particolare, in determinati settori economici, tali funzioni prevedono poteri ispettivi di vigilanza e sanzionatori, ampliando così l'importante ruolo di regolazione e tutela del mercato già sancito dalla legge n. 580/1993.
L'Ufficio Sanzioni dell'Area Tutela del mercato emette provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa a seguito di violazioni commesse da operatori economici ai quali siano stati contestati o notificati da parte degli organi di vigilanza (polizia municipale, carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza ed altri) illeciti amministrativi dopo l'emissione dei relativi verbali di accertamento.
Le principali materie nelle quali l'Ufficio Sanzioni ha specifiche competenze nella irrogazione della sanzione sono le seguenti:
- attività di somministrazione di alimenti e bevande
- norme per la sicurezza degli impianti;
- disposizioni in materia sicurezza di circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione;
- disciplina degli albi e ruoli;
- panificazione e macinazione;
- norme in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali;
- altre materie che di volta in volta vengono riconosciute da leggi specifiche.
Dalla contestazione dell'illecito o dalla data di notifica del verbale di accertamento l'interessato può:
1. decidere di pagare, entro 60 giorni, l'importo indicato nel verbale di contestazione e determinato dall'organo accertatore che è vincolato a comminare la sanzione per una somma che corrisponde al doppio del minimo o, se più favorevole, ad un terzo del massimo della sanzione stabilita dalla legge. In questo caso il procedimento sanzionatorio si estingue automaticamente.
2. presentare scritti difensivi, in carta semplice, entro 30 giorni, all'ufficio Sanzioni della Camera di commercio, (facsimile riportato nella sezione modulistica), allegando una fotocopia del verbale di accertamento e di tutta la documentazione che ritiene necessaria. Negli scritti difensivi l'interessato potrà chiedere, inoltre, di essere ascoltato per far valere le proprie ragioni.
Al momento dell'esame della pratica l'interessato che ha chiesto l'audizione viene convocato e può verbalmente spiegare le proprie ragioni, le quali insieme agli scritti difensivi e ai documenti allegati, vengono esaminati dall'ufficio insieme agli atti pervenuti dall'organo accertatore.
Ogni verbale viene valutato nel merito e nella legittimità con due diversi risultati:
- un' ordinanza di archiviazione se l'ufficio ritiene non fondato o irregolare il verbale di accertamento;
- un' ordinanza ingiunzione se l'ufficio ritiene fondato il verbale di accertamento.
L'ordinanza ingiunzione è un atto che indica i soggetti responsabili, spiega le motivazioni che hanno indotto a confermare il verbale di accertamento e stabilisce l'importo da pagare. Esso è determinato entro i limiti, minimo e massimo, imposti dalla legge, in base ai criteri stabiliti dall'art. 11 della L. 689/81 che sono:
- gravità della violazione;
- opera svolta dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze;
- personalità del trasgressore;
- condizioni economiche del trasgressore.
L'ordinanza di archiviazione o di ingiunzione sono notificate agli interessati.
Dal momento del ricevimento dell'ordinanza di ingiunzione decorrono 30 giorni di tempo per effettuare il pagamento.
Dell'ordinanza ingiunzione può essere chiesta la rateizzazione, se il soggetto si trova in condizioni disagiate documentabili, presentando un'apposita domanda presso l'ufficio sanzioni ed allegando relativa documentazione giustificativa. L'ufficio esamina la richiesta e gli atti allegati e, nel caso di accoglimento, emette un provvedimento di rateizzazione che viene notificato all'interessato, nel quale si riporta il piano delle rate e le modalità di pagamento delle stesse.
La ricevuta di ogni pagamento deve essere presentata, anche tramite fax, all'ufficio emittente.
Trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione l'interessato che non ha effettuato il pagamento nei termini viene iscritto in un apposito ruolo (registro dei debitori).
Nel caso in cui non vengono accettate le motivazioni addotte dall'ufficio sanzioni, l'interessato può ricorrere nuovamente:
- se ritiene che la sua posizione non sia stata valutata correttamente può ricorrere allo stesso ufficio sanzioni che, in posizione di autotutela, può riesaminare la posizione ed, eventualmente, annullare l'ordinanza ingiunzione.
- entro 30 giorni egli può, in ogni caso, ricorrere al Giudice di Pace, che ha la possibilità di riesaminare completamente la posizione e quindi annullare, confermare, o modificare l'importo dell'ordinanza emessa.
Riferimenti normativi :
Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Midifiche al sistema penale"
Contatti:
Claudia Guzzini (claudia.guzzini@marche.camcom.it)
Paola Fammilume (paola.fammilume@marche.camcom.it)