E' diponibile in allegato e scaricabile dal sito Unioncamere dedicato alla la Guida alla vigilanza sul mercato, la Guida per una corretta compilazione dell'etichetta delle calzature.
Essa vuole costituire uno strumento utile agli operatori economici per essere informarti preventivamente degli obblighi derivanti dalla normativa di settore ed assicurare che nel mercato nazionale circolino prodotti conformi, e'' altresì fruibile da parte dei consumatori in quanto contiene informazioni utili per riconoscere con immediatezza se un prodotto è etichettato in modo corretto.
Al momento la Giuda è stata realizzata nella sola versione elettronica, in quanto sono in discussione delle modifiche normative riguradanti il settore moda che impatteranno sui contenuti dei prodotti divulgarivi.
NORMATIVA :
Con il Decreto Ministeriale dell´11/04/1996 (come modificato dal Decreto Ministeriale del 30/01/2001) è stata recepita nell´ordinamento giuridico italiano la direttiva n. 94/11/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/03/1994, che ha introdotto l´obbligo dell´etichetta sulle calzature destinate alla vendita al consumatore finale.
La definizione "calzature" si riferisce a tutti i prodotti dotati di suole, volti a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente.
La normativa si applica, quindi, ad una varia tipologia di articoli che includono, a titolo esemplificativo:
- scarpe con o senza tacco da portare all´esterno o all´interno, e stivali di qualunque altezza
- sandali di tipo vario, espadrilles
- scarpe da tennis, da jogging, da bagno e altre calzature di tipo sportivo
- calzature speciali concepite per un´attività sportiva, quali quelle per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, comprese quelle cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle, scarpe da ballo;
- calzature in gomma o plastica in un unico pezzo (esclusi gli articoli usa e getta in materiali poco resistenti quali carta, fogli di plastica), senza suole riportate
- calzature usa e getta con suole riportate
- calosce portate sopra altre calzature, calzature ortopediche.
Sono esclusi dalla normativa i seguenti prodotti:
- calzature d´occasione usate
- calzature aventi la caratteristica di giocattoli
- calzature di protezione disciplinate dal Decreto Legislativo 475/92 (dispositivi di protezione individuale)
- calzature disciplinate dal DPR 904/82 (sostanze pericolose)
Le calzature si compongono di tre parti:
- tomaia: la superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna;
- rivestimento tomaia e suola interna: fodera e sottopiede, interni alla scarpa;
- suola esterna: superficie inferiore attaccata alla tomaia, soggetta ad usura.
I materiali usati nella produzione delle calzature sono:
- il cuoio (pelle o pellame di un animale che conserva la struttura fibrosa originaria, debitamente conciato per evitare la marcescenza),
- il cuoio rivestito (strato molto sottile di cuoio accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma e stoffa),
- le materie tessili (naturali e sintetiche o non tessute),
- altre materie (para o gomma).
L´etichetta:
- deve essere presente su almeno una delle calzature e deve contenere le informazioni relative al materiale da cui è composta ciascuna parte della scarpa;
- deve fornire le informazioni mediante i simboli adottati o mediante indicazioni scritte in lingua italiana;
- deve contenere le informazioni concernenti il materiale che costituisce almeno l´80 % della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l´80 % del volume della suola esterna ( se nessun materiale raggiunge tale limite, l´etichetta deve riportare indicazioni sulle due componenti principali dell´articolo);
- deve essere ben visibile, saldamente applicata e durevole;
- deve essere necessariamente leggibile (con i simboli di dimensioni sufficienti per rendere agevole la comprensione delle informazioni) ed accessibile al consumatore;
- non deve indurre in errore il consumatore; a tal fine, nei luoghi di vendita deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia utilizzata (vedi sezione allegati);
- può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato;
- può contenere anche altre indicazioni, per chiarire la qualità e le finiture delle calzature, in quanto la normativa stabilisce solo il livello minimo delle informazioni (ad esempio la dicitura "cuoio pieno fiore", che indica un cuoio di migliore qualità);
Il fabbricante di suole può specificare l´origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa (in lingua Italiana o in altra lingua dell'Unione Europea).
Responsabilita´:
Il fabbricante, oppure il suo rappresentante con sede nell´Unione Europea, deve fornire l´etichetta ed è personalmente responsabile per l´esattezza delle informazioni in essa contenute. Se né il fabbricante, né il suo rappresentante hanno sede nella Comunità è responsabile il soggetto che introduce la merce nel mercato comunitario. Il venditore al dettaglio deve, in ogni caso, verificare la presenza dell´etichetta sulla calzatura in vendita, oltre ad esporre in modo chiaro il cartello con la simbologia.
Vigilanza:
La vigilanza del mercato compete al Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita attraverso le Camere di Commercio, competenti per territorio, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli enti aventi specifiche competenze in materia, nonché degli ufficiali e degli agenti di Polizia Giudiziaria.
Dal 4 gennaio 2018, con il decreto 190 del 15 novembre 2017, è entrata in vigore la nuova disciplina che sanziona le violazioni nell'etichettatura e nell'etichetta di composizione dei prodotti tessili e dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature.
Il nuovo apparato sanzionatorio costituisce un effetto di deterrenza per le violazioni delle norme dettate dall’Unione europea e ha l'obiettivo di dare certezza della sanzione sia agli operatori che e ai controllori, per garantire al consumatore un'informazione corretta e consapevole sulla composizione del prodotto.
Gli uffici camerali - Area Regolazione del mercato sono a disposizione per fornire un costante aggiornamento sulla materia.
Riferimenti normativi:
Decreto Ministeriale 30/01/2001 "Modifica del decreto ministeriale 11.04.1996"
Decreto Ministeriale 11.04.1996 "Recepimento della direttiva n. 94 nell'ordinamento giuridico italiano"
Direttiva 94/11/CE "Introduzione dell'obbligo di etichetta sulle calzature destinate alla vendita al consumatore finale"
Contatti:
Luciana Branciari (luciana.branciari@mc.camcom.it)
Paolo F. Corradetti (paolo.corradetti@mc.camcom.it)