La pratica di Comunicazione Unica è destinata a diversi enti e la normativa in merito ai soggetti obbligati o titolati alla presentazione agli enti non è stata variata con la Comunicazione Unica.
Tuttavia il D.Lgs 235/2010 ha aggiunto una nuova norma all'art. 38 del DPR 445/2000, in base alla quale viene introdotta la possibilità di conferire validamente ad un soggetto il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni ed altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso pubbliche amministrazioni, mediante sottoscrizione autografa e copia di un documento di identità del rappresentato, che possono essere inviate anche per via telematica.
Pertanto oltre ai soggetti già legittimati (commercialista incaricato, titolare, legale rappresentante, amministratore etc.) può firmare le pratiche per il registro imprese anche il “procuratore speciale ex art. 3-bis DPR 445/2000” a seguito di incarico dato con apposita procura (vedi modello) da parte del soggetto obbligato (imprenditore, amministratore, sindaco, liquidatore etc.).
In pratica:
- In caso di comunicazioni destinate al Registro delle Imprese, ed eventualmente ad Agenzia Entrate e INPS, l’intermediario che sottoscrive deve essere legittimato ai sensi della normativa sul Registro delle Imprese ed a quella prevista dal Codice dell'amministrazione digitale e dal DPR 445/2000 (titolare, amministratore, liquidatore, commercialista incaricato, procuratore speciale etc.)
- In caso di comunicazioni destinate anche all’INAIL, ferme restando le indicazioni del punto precedente, il modulo deve essere sempre sottoscritto dall’imprenditore o da un intermediario abilitato a svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ai sensi della legge sull’ordinamento della professione di consulente del lavoro.
In conseguenza, la pratica firmata digitalmente dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società, consorzio, cooperativa etc. va bene per tutti gli Enti.
Se invece la pratica viene firmata dal procuratore speciale o dal commercialista incaricato e contiene anche comunicazioni per l'INAIL è necessario che tali soggetti siano abilitati ai fini Inail. In caso contrario è necessario apporre più firme: ad es. se l'unico firmatario della pratica ComUnica è un commercialista incaricato ai sensi della normativa sul registro imprese ma non abilitato ai fini Inail, la pratica Inail dovrà essere firmata anche da un soggetto abilitato per l'nail.
Per agevolare la gestione di più firmatari nell’ambito di un’unica pratica, l’applicativo ComUnica è dotato di una funzione di import/export che permette di scambiare la pratica tra più persone o studi (anche via e-mail) semplificando la compilazione e firma in momenti diversi.
Importante è che il codice fiscale presente nel Certificato di firma coincida con il codice fiscale del dichiarante indicato nel modulo “ComUnica”, il modulo che fa da frontespizio al resto della pratica. Quando il modulo è firmato da più persone (firma congiunta), viene controllato che almeno una delle firme rispetti tale vincolo.