Il procedimento di iscrizione d'ufficio viene attivato quando una iscrizione obbligatoria non è stata richiesta nei termini di legge.
Di solito prende impulso da una notizia o segnalazione di soggetti pubblici o privati e si articola in due fasi:
- 1° fase (necessaria): invito all'imprenditore o ad altri soggetti legittimati a presentare l'istanza omessa entro un congruo termine (di solito gg. 15). Se l'interessato si attiva si ha un normale procedimento di iscrizione su domanda.
- 2° fase (eventuale): se l'interessato rimane inerte, l'Ufficio chiede al Giudice del registro imprese di ordinare l'iscrizione d'ufficio.
Il giudice può:
- ordinare l'iscrizione d'ufficio del fatto o atto omesso : in tal caso, diventato definitivo il decreto perchè non impugnato nei quindici giorni davanti al Tribunale, esso viene comunicato al Registro imprese che entro due giorni lo iscrive;
- negare l'iscrizione d'ufficio (il che può avvenire perchè, ad es., convocate le parti, il giudice ha ravvisato la non fondatezza della richiesta del RI): in tal caso la pratica viene archiviata.
Se l'interessato fa ricorso al Tribunale, il procedimento si chiude con la pronuncia di quest'ultimo, che va iscritta al Registro imprese.
Il procedimento di cancellazione d'ufficio viene attivato quando c'è stata un'iscrizione irregolare (ad es. di atto o fatto non previsto dalla legge), ed ha come obbiettivo la sua rimozione dal registro.
Può essere attivato dallo stesso Ufficio del Registro imprese oppure da qualsiasi interessato.
Anche in questo caso contro l'eventuale provvedimento del giudice si può fare ricorso in Tribunale.
La casistica più frequente riguarda l'iscrizione d'ufficio del recesso di soci dalle società di persone o le dimissioni degli amministratori nelle società di capitali.
I soggetti interessati ad ottenere l'iscrizione o la cancellazione d'ufficio di un atto o fatto debbono fare una richiesta al Registro imprese allegando all'istanza la documentazione a comprova (eventualmente da concordare con l'ufficio).
Occorre recarsi presso l'Area studi giuridici del Settore anagrafico, Via Armaroli n. , Macerata durante l'orario di sportello. La richiesta può essere inviata anche per posta, via fax od e-mail: non vi sono modelli particolari nè costi da sostenere.
Nel caso il Registro imprese ritenga non fondata la richiesta, gli interessati possono comunque rivolgersi direttamente al Giudice del registro imprese.
Riferimenti normativi
Codice civile artt. 2190, 2191, 2192
D.P.R. 581/95 artt. 16, 17
Contatti
Alessandra Stortini (alessandra.stortini@mc.camcom.it)
Fiorella Rossini (fiorella.rossini@mc.camcom.it)
Massimiliano Palombi (massimiliano.palombi@mc.camcom.it)
.