Per approfondimenti sulla disciplina normativa dei vari tipi di società, cooperative e consorzi si rinvia a notariato ovvero a Istituto ricerca commercialisti.
Per quanto riguarda le società semplici le stesse non possono avere come oggetto una delle attività previste dall'art. 2195 cod.civ.(attività commerciali in senso ampio): in tal caso il registro imprese potrebbe rifiutare l'iscrizione della società in quanto non rientrante nei tipi previsti dalla legge.
La società semplice è la forma giuridica della società che ha per oggetto l'attività agricola. La normativa tributaria succedutasi nel tempo per la regolarizzazione delle società di comodo ha tuttavia introdotto la possibilità di società semplici non agricole, aventi ad oggetto la gestione di beni mobili o immobili propri.
A differenza delle società,cooperative e consorzi, la società semplice non necessita dell'intervento obbligatorio del notaio per la costituzione e le successive modifiche: è sufficiente una scrittura privata registrata e firmata da tutti i soci.
Gli adempimenti verso il RI per società, cooperative e consorzi sono analiticamente esposti nella Guida agli adempimenti nonchè nelle Istruzioni ministeriali alla compilazione della modulistica.
Soggetti interessati
Poichè gli atti costitutivi e modificativi delle società commerciali debbono essere fatti con atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, la maggior parte degli adempimenti verso il registro imprese viene effettuata dai notai o in qualità di obbligati (ad es. per gli atti costitutivi o modificativi delle società di capitali) o di legittimati (ad es. per le nomine alle cariche sociali contenute nell'atto costitutivo).
Nel caso l'adempimento non richieda l'intervento notarile, obbligati sono tutti gli amministratori o comunque coloro che, a causa delle funzioni rivestite, sono tenuti per legge a fare denunce, comunicazioni o depositi presso il registro imprese (ad es. liquidatori, sindaci, curatori fallimentari). In alcuni casi gli amministratori sono comunque obbligati insieme con il notaio (ad es. per l'atto di fusione).
L'adempimento che non è di competenza notarile può essere svolto anche dal commercialista iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili appositamente incaricato dal legale rappresentante della società, tenendo presente che, comunque, eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà ovvero la dichiarazione di conformità degli atti a quelli detenuti presso la società debbono sempre recare la firma digitale dell'amministratore/liquidatore/sindaco.
Va precisato che nel caso di omessa o tardiva presentazione della pratica la sanzione si applica al solo soggetto obbligato per legge all'adempimento.
Cosa fare, cosa serve e quanto costa.
Per poter procedere agli adempimenti societari verso il RI è necessario essere titolari ovvero rivolgersi a soggetto titolare di un contratto Telemaco.
Dal 1° aprile 2010 è obbligatorio l'utilizzo della Comunicazione unica.
Inoltre è necessario che il soggetto obbligato (amministratore, liquidatore, sindaco etc.) o legittimato (commercialista incaricato) siano muniti di firma digitale, necessaria per firmare la domanda di iscrizione ed eventualmente per dichiarare la conformità degli allegati.
La modulistica da utilizzare deve essere compatibile con le specifiche tecniche approvate dal Ministero (Fedra 6.5 o programmi compatibili). Alla modulistica vanno allegati i documenti obbligatori per legge o richiesti a fini istruttori dall'ufficio:
Prima di spedire telematicamente la pratica controllarne l'esatta compilazione, l'allegazione di tutti i documenti richiesti e nel formato (PDF/A ) richiesto, ed infine l'apposizione di firma digitale da parte dei soggetti obbligati/llegittimati, al fine di evitare quanto possibile i casi di irricevibilità ed irregolarità.
I costi della pratica sono consultabili nella tabella dei diritti di segreteria e nella guida agli adempimenti.
Per le problematiche connesse al rimborso di diritti non dovuti si veda l'apposita Comunicazione del Conservatore.
Riferimenti normativi
Codice Civile
L. 340/2000
Legge fallimentare (R.D. 267/42)
Contatti
Carlo Lombi (carlo.lombi@mc.camcom.it)
Fiorella Rossini (fiorella.rossini@mc.camcom.it)
Alessandra Stortini (alessandra.stortini@mc.camcom.it)