ISCRIZIONE ALBO SOCIETA' COOPERATIVE
Il ministero delle attività produttive (ora ministero delle sviluppo economico) con decreto del 23/6/2004 ha istituito l'Albo delle società cooperative che ha sostituito i registri prefettizi e lo schedario generale della cooperazione.
All'Albo si devono iscrivere tutte le cooperative esistenti alla data di istituzione dell'albo stesso o costituite successivamente. L'iscrizione determina la possibiltà di accedere alle agevolazioni fiscali previste.
L'Albo si compone di due sezioni:
- nella prima si iscrivono le società cooperative a mutualità prevalente
- nella seconda si iscrivono le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente
A norma dell'art. 2512 del codice civile sono cooperative a mutualità prevalente quelle che:
1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Vi sono poi società cooperative a mutualità prevalente di diritto come indicato negli articoli 111-septies, 111-undecies e 223-terdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.
Le domande di iscrizione all’Albo devono essere presentate per il tramite degli uffici del Registro delle imprese della provincia in cui ha sede legale la società. L'ufficio del registro imprese, prima di procedere all'evasione della pratica, ha il compito di verificare la completezza formale della documentazione. La domanda sarà trasmessa automaticamente al Ministero al momento delle sua evasione, tramite il sistema informatico camerale.
L’obbligo di presentazione della domanda ricade sul legale rappresentante della cooperativa; la domanda può essere presentata anche dal notaio a seguito di nuova costituzione.
Per effettuare la domanda d’iscrizione è necessario munirsi dei seguenti strumenti:
- il programma FEDRA (disponibile sul sito Telemaco di Infocamere);
- il software ComUnica
- il modulo domanda - in sigla C17.
Prima di utilizzare il programma Fedra, è necessario compilare il modulo di domanda PDF C17 utilizzando la nuova applicazione alla quale si accede attraverso il link a destra di questa pagina o dalla sezione software-download, modello Albo Cooperative del sito Telemaco di Infocamere. Completato l’inserimento dei dati richiesti, si effettua il salvataggio del documento pdf. Il Modello pdf prodotto deve essere firmato digitalmente senza essere ulteriormente trattato, pena la non trasmissibilità del contenuto all'Albo Cooperative, in particolare non deve essere:
- stampato ed acquisito mediante scanner
- salvato con modalità diverse da quelle previste dal pacchetto software, in particolare utilizzando le stampanti virtuali presenti nelle funzioni di stampa
- manipolato con strumenti come adobe professional: se è necessario modificare il contenuto va utilizzata esclusivamente l'applicazione "Modulistica Albo Cooperative" e rigenerato il file PDF
- convertito in formato PDF/A
Si procede quindi alla compilazione del modello S2 o S1 quadro B utilizzando il programma Fedra, inserendo una occorrenza con cod. atto A99 e la data della domanda d’ iscrizione all’Albo. Infine è necessario allegare, nel riepilogo del modello S2 o S1, il modulo di domanda PDF indicando nell’apposita casella "cod.tipo documento" il nuovo codice C17 – Modulo Albo Cooperative.
Il diritto di segreteria per la presentazione della domanda all’Albo è fissato in Euro 40,00, ed è sempre dovuto, anche nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto. Lo stesso non subisce riduzioni per le cooperative sociali.
DEPOSITO ANNUALE DATI DI BILANCIO E/O MODIFICA DELLO STATUTO
Le società cooperative già iscritte all'Albo in occasione del deposito annuale del bilancio d'esercizio al registro delle imprese sono tenute ad allegare alla domanda di deposito il modello C17 compilando il "Quadro per modulo allegato al bilancio".
Con tale adempimento le cooperative dichiarano che nella società permane la condizione di mutualità prevalente. Le cooperative a mutualità prevalente di diritto non sono tenute alla presentazione dei dati di bilancio.
Il modulo consente inoltre di modificare la sezione e/o la categoria di appartenenza, anche quando ciò si verifica a seguito di modifica dello statuto sociale.
Riferimenti normativi
Decreto Ministero delle attività produttive del 23/6/2004
Contatti
Carlo Lombi (carlo.lombi@mc.camcom.it)